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Termini e condizioni di vendita

ART.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

  1. a) Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i clienti di Casa del Bronzo e costituiscono la base giuridica dei contratti per tutte le disposizioni che non siano oggetto di specifici accordi scritti.
  2. b) Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se Casa del Bronzo non l’abbia accettata per iscritto.

ART.2 – OFFERTA E ORDINAZIONE

a) La richiesta di offerta o l’ordinazione del Cliente devono essere accompagnate dal capitolato tecnico che stabilisce le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare, la natura e le modalità delle ispezioni, i controlli e le prove prescritti per l’accettazione dei getti stessi. La richiesta di offerta, l’ordinazione e il capitolato tecnico sono redatti in forma scritta e il documento, all’occorrenza, può essere accompagnato da un supporto informatico, il quale tuttavia non è che un mezzo di lavoro e di comunicazione che in nessun caso fa fede delle obbligazioni sottoscritte da Casa del Bronzo.

b) L’offerta di Casa del Bronzo non può esser considerata irrevocabile se non contiene un termine espresso di validità. Quanto precede vale altresì in tutti i casi in cui il Cliente apporti modifiche al capitolato tecnico o ai getti-campione che eventualmente gli siano stati sottoposti per accettazione da Casa del Bronzo.

c) Casa del Bronzo è obbligata solo nei termini dell’accettazione espressa della conferma d’ordine del Cliente. L’accettazione deve essere data per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a porre in essere un documento.

d) Il Cliente non ha il diritto di annullare alcun ordine. Nel caso in cui violi questo impegno, il Cliente dovrà risarcire Casa del Bronzo per tutte le spese sostenute anche per le opere già realizzate alla data del recesso e, più in generale, per tutte le altre conseguenze dirette e indirette di tale disdetta.

In caso di annullamento di ordini aperti, con date di consegna stabilite in base alle quali Casa del Bronzo abbia effettuato previsioni di produzione, si reputeranno annullate non solo le quantità già prodotte, ma anche quelle in corso di produzione in base alle regolari previsioni di produzione.

e) Il Cliente non è autorizzato a chiedere alcun rinvio della prestazione e / o la consegna di un ordine senza il consenso dell’altra parte.

Il Cliente non ha diritto di posticipare la data di consegna o di esecuzione di un ordine senza previo accordo con Casa del Bronzo. In caso di rinvio concordato con Casa del Bronzo, il Cliente dovrà pagare ogni e tutte le tasse/spese (stoccaggio, spese

amministrative ecc …) causate dal rinvio. Tali importi saranno corrisposti dal Cliente immediatamente al ricevimento della fattura corrispondente dalla Casa del Bronzo.

I pezzi per i quali è stato concordato un rinvio di consegna saranno fatturati al Cliente almeno al prezzo inizialmente convenuto e in caso di aumento dei prezzi dalla data di consegna inizialmente concordata, saranno fatturati alle condizioni di prezzo in vigore alla data della consegna effettiva.

ART. 3 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

  1. a) Casa del Bronzo appartiene al settore della subfornitura industriale pertanto, salvo diverso accordo, non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta di Casa del Bronzo accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di Casa del Bronzo, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.

b) La consegna dei getti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà di Casa del Bronzo su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate da Casa del Bronzo a qualsiasi titolo.

Quanto precede vale anche per le soluzioni che Casa del Bronzo propone per migliorare la qualità o il costo dei getti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con Casa del Bronzo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’ordinazione.

Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fabbricazione previsto da Casa del Bronzo, siano le stesse realizzate o meno da questa, non comprende il valore della proprietà intellettuale, cioè l’apporto degli studi, dei brevetti o del know-how che la Casa del Bronzo abbia utilizzato per la loro messa a punto.

Quanto sopra vale altresì per gli eventuali adattamenti che Casa del Bronzo effettui sulle attrezzature fornite dal Cliente al fine di assicurare la buona esecuzione dei getti.

c) In nessun caso il Cliente può disporre per sé o per altri degli studi di Casa del Bronzo o divulgarli, senza averne espressamente acquisito la proprietà.

d) Il Cliente garantisce Casa del Bronzo contro le conseguenze delle azioni che potrebbero essere intentate da parte di terzi, a causa dell’esecuzione di una ordinazione di getti coperti da diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da diritti di privativa.

ART. 4 – ATTREZZATURE

  1. a) Quando sono fornite dal Cliente, le attrezzature di fabbricazione (casse d’anima, stampi, dispositivi d’uso e di controllo, ecc.) devono obbligatoriamente evidenziare marchiature, riferimenti di montaggio e di impiego e devono essere gratuitamente forniti nel luogo precisato da Casa del Bronzo.

Il Cliente si assume la responsabilità della perfetta concordanza delle attrezzature con i disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, a richiesta del Cliente, Casa del Bronzo verifica detta concordanza e si riserva il diritto di fatturare il costo di tali operazioni.

Le spese per le eventuali modifiche, che Casa del Bronzo giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione dei getti, sono a carico del Cliente, preventivamente informato per iscritto.

In generale e salvo preventivo accordo scritto con il Cliente, Casa del Bronzo non garantisce la durata di impiego delle attrezzature.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature siano fornite dal Cliente con disegni e capitolato che non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari elementi, le forme, le dimensioni e gli spessori dei getti grezzi saranno determinati da tali attrezzature. La responsabilità del risultato conseguente è, in tale ipotesi, a carico esclusivo del Cliente, preventivamente informato per iscritto da Casa del Bronzo.

In ogni caso, se le attrezzature ricevute dalla Casa del Bronzo non sono conformi all’impiego che essa aveva il diritto di ragionevolmente ottenere, il prezzo dei getti inizialmente convenuto potrà essere oggetto di richiesta di revisione da parte della Casa del Bronzo e l’accordo tra le parti dovrà avvenire prima di iniziare l’esecuzione dei getti.

  1. b) Quando è incaricata dal Cliente di realizzare modelli o attrezzature, Casa del Bronzo li esegue d’accordo con questi, secondo le esigenze della propria tecnica di fabbricazione. I costi della loro realizzazione, sostituzione, riparazione o ripristino a seguito di usura, sono a carico del Cliente e vengono pagati a Casa del Bronzo indipendentemente dalla fornitura dei getti. Casa del Bronzo non può essere ritenuta responsabile delle spese di sostituzione delle attrezzature destinate a servire una sola volta, nel caso di scarto del getto imputabile ai normali rischi di fabbricazione. Salvo preventivo accordo con Casa del Bronzo sulla maggiorazione del prezzo per coprire tale rischio, il Cliente è obbligato a fornire una nuova attrezzatura in sostituzione oppure a sostenere le spese di detta attrezzatura qualora questa sia eseguita da Casa del Bronzo.
  2. c) La proprietà delle attrezzature e dei relativi disegni appartiene a Casa del Bronzo nel caso in cui si convenga che il Cliente sostiene solo una parte delle spese per la loro esecuzione. Tali spese sotto questa denominazione sono oggetto di distinta fatturazione. In caso contrario, le attrezzature appartengono al Cliente e restano in deposito presso Casa del Bronzo dopo l’esecuzione dell’ordinazione. Esse sono conservate e restituite al Cliente, a sua richiesta o per iniziativa di Casa del Bronzo, nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restituzione. Tuttavia il Cliente può ritornarne in possesso solo dopo il pagamento di tutte le somme ancora dovute a qualunque titolo, e quindi anche per studi, brevetti, know-how di Casa del Bronzo visti al precedente art. 3b. Le attrezzature in deposito sono conservate gratuitamente per tre anni a decorrere dall’ultima consegna. Trascorso tale termine il Cliente può ritornarne in possesso fatto salvo il diritto di ritenzione visto al paragrafo precedente. Tuttavia, Casa del Bronzo e il Cliente possono concordare una proroga del deposito e delle sue modalità. In mancanza di accordo, Casa del Bronzo ha il diritto di procedere alla distruzione delle attrezzature, dopo che siano trascorsi tre mesi dalla messa in mora del Cliente rimasta senza effetto, di fatturare le spese di magazzinaggio o di restituire le attrezzature in porto pagato.

d) Casa del Bronzo si impegna a non utilizzare per conto di terzi le attrezzature che detiene, ne sia o no proprietaria, salva preventiva autorizzazione scritta del Cliente.

e) Salvo diverso accordo, spetta al Cliente, provvedere ad assicurare le attrezzature depositate per il deterioramento o la distruzione in Casa del Bronzo, con rinuncia a qualsiasi azione contro quest’ultima.

ART. 5 – INSERTI

Gli inserti forniti dal Cliente, destinati a essere incorporati nel getto prima o dopo la fusione, devono essere di qualità ineccepibile e il Cliente ne ha la piena ed esclusiva responsabilità.

Essi devono essere consegnati alla sede di Casa del Bronzo gratuitamente in porto franco e in quantità sufficiente in relazione ai normali rischi di fabbricazione.

ART. 6 – TERMINI DI CONSEGNA

a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte di Casa del Bronzo e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari.

b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo.

c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti in ritardo.

In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa di Casa del Bronzo.

Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l’importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all’importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.

ART. 7 – CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

  1. a) La consegna dei getti si intende sempre effettuata presso Casa del Bronzo, qualunque siano le clausole del contratto di fornitura in merito al pagamento delle spese di trasporto.

La consegna avviene con la rimessa diretta della merce al Cliente o la consegna al vettore indicato nel contratto o, in mancanza, al vettore scelto da Casa del Bronzo.

In caso di assenza di istruzioni sulla destinazione o di impossibilità di spedizione non dipendente dalla volontà di Casa del Bronzo, la consegna si considera avvenuta con un semplice avviso di messa a disposizione; in questo caso i getti sono depositati e fatturati, a spese, rischio e pericolo del Cliente. Salvo diverso accordo contenuto nel contratto, a discrezione di Casa del Bronzo, sono autorizzate spedizioni parziali.

  1. b) Il trasferimento dei rischi al Cliente avviene al momento della consegna così come sopra intesa, nonostante il diritto di riserva di proprietà.

ART. 8 – PREZZI

a) Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza da Casa del Bronzo; i getti sono consegnati nello stato indicato dal contratto o, in mancanza di indicazione, grezzi di fonderia, sbavati e smaterozzati.

b) Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:

– soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, sulla base di formule che tengano conto in particolare, delle variazioni dei tassi di cambio, dei corsi dei materiali, del costo dell’energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all’ordinazione, intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale, in mancanza di altre date precisate nel contratto;

– mantenuti fermi per un termine convenuto.

ART. 9 – PESI

Nel caso particolare di getti venduti a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all’uscita da Casa del Bronzo) che fa fede, in quanto i pesi riportati nell’offerta e nell’ordinazione hanno valore puramente indicativo.

ART. 10 – QUANTITÀ

Dal punto di vista quantitativo il numero di getti da fornire è quello indicato nel contratto. Nel caso di produzione di serie è consentita una certa tolleranza sul numero di pezzi prodotti e consegnati, da convenirsi tra Casa del Bronzo e il Cliente durante le trattative. In mancanza di accordo, la tolleranza generalmente ammessa è del ±5% del numero di getti indicato nel contratto.

ART. 11 – COSTO IMBALLAGGI

Per le spedizioni in porto assegnato di importo inferiore a 1000 € Casa del Bronzo addebiterà il costo dell’imballaggio in funzione delle esigenze del vettore incaricato dal Cliente.

ART. 12 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

a) I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione.

b) Il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta di Casa del Bronzo, senza necessità di messa in mora:

– sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna;

– sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Casa del Bronzo.

  1. c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di rifinanziamento effettuata l’ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti. Il tasso di riferimento è così determinato: per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

ART. 13 – GETTI-CAMPIONE, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI GETTI

Per le ordinazioni di serie il Cliente deve richiedere la fabbricazione di getti-campione che gli sono sottoposti da Casa del Bronzo per accettazione secondo il suo giudizio dopo tutti i necessari controlli e prove. L’accettazione deve essere comunicata dal Cliente a Casa del Bronzo per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a produrre un documento.

In ogni caso ed anche in mancanza di accettazione, la natura e l’estensione dei controlli e delle prove necessarie, le regole e le classi di durezza, le tolleranze di qualsiasi natura devono essere precisate sui disegni e nel capitolato che il Cliente è obbligato ad allegare alla sua richiesta di offerta e devono essere confermate nel contratto stipulato tra Casa del Bronzo ed il Cliente.

Poiché il fondamento e le modalità dei controlli non distruttivi possono essere definiti soltanto in funzione della concezione dei getti, il Cliente deve sempre precisare, nella sua richiesta di offerta e nella sua ordinazione, i controlli che egli ha deciso, le parti dei getti ad essi destinati, le classi di durezza da applicare e questo per determinare, in particolare, le condizioni per far valere la garanzia definita all’art. 15.

In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da eseguire sui getti, Casa del Bronzo si limita ad effettuare solo un controllo visivo e dimensionale.

I controlli e le prove ritenuti necessari dal Cliente, la loro natura ed estensione sono effettuati a sua richiesta da Casa del Bronzo, da lui stesso o da un laboratorio o da altri enti terzi e devono essere indicati non oltre il momento della stipula del contratto. Nel caso in cui sia richiesto un collaudo per l’accettazione, l’estensione e le condizioni di tale collaudo devono essere precisate nel contratto.

Il prezzo dei controlli e delle prove è generalmente distinto da quello dei getti, ma può esservi incluso se Casa del Bronzo e il Cliente sono d’accordo.

Tale prezzo tiene conto dei lavori specifici necessari per ottenere le condizioni indispensabili per la buona esecuzione dei controlli, soprattutto nel caso di controlli non distruttivi.

Salvo diverso accordo stabilito nel contratto, il collaudo di accettazione avviene presso Casa del Bronzo, a spese del Cliente, al più tardi nella settimana successiva all’invio dell’avviso di messa a disposizione per la consegna, spedita da Casa del Bronzo al Cliente o all’ente incaricato del collaudo. Nel caso di inadempienza del Cliente o dell’ente di controllo, i getti restano depositati presso Casa del Bronzo a spese e rischio del Cliente. Dopo la seconda comunicazione della messa a disposizione da parte di Casa del Bronzo rimasta senza effetto nei 15 giorni seguenti al suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e Casa del Bronzo ha il diritto di procedere alla sua spedizione e fatturazione.

In ogni caso, i controlli e i collaudi sono effettuati nel quadro di norme adeguate, secondo le condizioni definite dai disegni e dal capitolato tecnico, decise dal Cliente e accettate da Casa del Bronzo

ART. 14 – ASSICURAZIONE QUALITÀ

Qualora la produzione sia realizzata nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità, questa condizione deve essere resa nota dal Cliente nella richiesta di offerta e nell’ordinazione e Casa del Bronzo, a sua volta, deve confermarla nella propria offerta ed accettazione dell’ordinazione, fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 15. GARANZIA E RESPONSABILITA’

  1. a) Casa del Bronzo è vincolata solo secondo i termini del contratto. Di conseguenza, fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti, Casa del Bronzo è tenuta soltanto a fornire al cliente i getti conformi ai disegni ed alle specifiche del capitolato tecnico contrattuale, come sopra definito, ovvero approvati dal cliente mediante l’accettazione dei getti-campione o prototipi.

b) Garanzia

i. I getti devono essere verificati dal cliente alla consegna.

Qualsiasi reclamo, riserva o contestazione relativo a parti mancanti e/o vizi palesi deve essere avanzato al momento della scoperta e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data della relativa consegna. Decorso tale periodo, il cliente decade dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.

Reclami, riserve o contestazioni relativi a qualsiasi altro vizio dovranno essere avanzati entro un mese, per le produzioni di serie, ed entro sei mesi, negli altri casi; entrambi i termini decorrono dalla data della relativa consegna. Decorso tale termine, il cliente decade definitivamente dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.

Il cliente deve fornire le prove che attestino la sussistenza effettiva dei vizi, fermo il diritto di Casa del Bronzo di procedere, direttamente o indirettamente, con eventuali accertamenti e verifiche in loco. Qualora il getto in esame risultasse effettivamente esente da vizi ovvero il cliente non fosse in grado di fornire la prova della responsabilità di Casa del Bronzo per la non conformità, a Casa del Bronzo sarà riconosciuto di diritto un indennizzo a copertura di tutti i costi sostenuti, compresi quelli del personale.

ii. Fatti salvi i casi di colpa grave e dolo, la garanzia prestata da Casa del Bronzo comporta esclusivamente che:

– essa effettui o, a propria scelta, faccia effettuare da terzi la riparazione dei getti per rimediare ad ogni vizio coperto da garanzia ai sensi di quanto previsto nella presente sezione;

– oppure, se del caso, qualora Casa del Bronzo lo ritenga preferibile ovvero nessun’altra soluzione sia praticabile, essa sostituisca i getti.

Solamente nel caso in cui Casa del Bronzo ritenga di non essere in grado direttamente o avvalendosi dell’intervento di terzi di far riparare il vizio o di procedere alla sostituzione dei getti, la stessa rimborserà al cliente il valore dei getti non conformi nei limiti specificati al successivo punto iii).

Pertanto, la garanzia di Casa del Bronzo non si estende in nessun caso alla copertura delle:

– spese relative a lavori eseguiti sui getti non conformi e, se del caso, su quelli dati in sostituzione, quali, a titolo esemplificativo, trattamenti, lavorazioni a macchina, controlli e prove…

– altri costi di ogni specie e, in particolare, costi di montaggio, smontaggio e ritiro dalla circolazione dei getti non conformi.

iii. Ogni iniziativa intrapresa dal Cliente per riparare il vizio di un getto senza il preventivo accordo con Casa del Bronzo sulla tipologia di iniziativa e sul suo costo comporterà la decadenza dalla garanzia stessa e non saranno più ammissibili reclami o domande.

I getti sostituiti da Casa del Bronzo saranno oggetto di una nota di credito mentre i getti sostitutivi saranno fatturati al medesimo prezzo di quelli sostituiti. La riparazione o sostituzione dei getti non modificano il regime della garanzia.

Casa del Bronzo non si farà carico di alcun costo per il trasporto dei getti a meno che abbia preventivamente dato il proprio consenso scritto al trasporto stesso ed ai relativi costi.

c) Responsabilità

i. Casa del Bronzo in nessun caso può essere ritenuta responsabile delle conseguenze riconducibili a atti e/o omissioni del cliente o di terzi.

Chiunque intenda fondatamente evocare la responsabilità di Casa del Bronzo deve fornire la prova

– che Casa del Bronzo ha violato una o più delle obbligazioni a suo carico;

– del danno certo previsto o tipicamente prevedibile al momento della conclusione del contratto,

– del nesso diretto di causalità tra la violazione ed il danno.

ii. La responsabilità di Casa del Bronzo non si estende in ogni caso:

– ai danni a cose e persone e, in genere, ai danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego quando il difetto è attribuibile alla progettazione del getto o dell’insieme nel quale lo stesso è incorporato, alle istruzioni di qualunque genere date dal cliente a Casa del Bronzo o ai trattamenti o modificazioni effettuati sul getto dopo la consegna;

– ai danni a cose e persone e, in genere, a tutti i danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego, se il cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato industriale perseguito;

– ai danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdite di business, di profitti, di opportunità, commerciali, mancato guadagno, ecc.

iii. In caso di responsabilità di Casa del Bronzo, il risarcimento massimo, a qualsiasi titolo, che Casa del Bronzo può essere tenuta a corrispondere è tuttavia limitato, salvo i casi di colpa grave e dolo, al prezzo effettivamente pagato dal cliente a Casa del Bronzo per il getto in questione.

  1. d) Rinuncia

Il cliente rinuncia, e garantisce la stessa rinuncia da parte dei propri assicuratori e di eventuali terzi legati da un rapporto contrattuale con il cliente stesso, a pretese di qualsiasi genere contro Casa del Bronzo e/o i suoi assicuratori ulteriori rispetto ai limiti di garanzia e responsabilità stabiliti in queste condizioni generali di contratto.

ART. 16 FORZA MAGGIORE

Casa del Bronzo è svincolata dalle conseguenze della mancata esecuzione di uno o più dei suoi impegni a condizione che tale inadempimento sia dovuto ad un evento che vada al di là del suo controllo che non poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto o che si sarebbe potuto evitare o superare. In particolare sono considerati impedimenti i seguenti eventi: sciopero, blocco, interruzioni o disturbi di servizi di trasporto, incendio, tempesta, altre calamità naturali, la demolizione dei materiali, difficoltà di approvvigionamento, ecc.

ART. 17 – DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ

Le forniture dei getti sono effettuate con riserva di proprietà, secondo la legislazione dello Stato in cui si trova la merce al momento del reclamo.

La presente clausola significa che il trasferimento di proprietà della merce consegnata avviene soltanto dopo l’integrale pagamento del prezzo.

ART. 18 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso di sopravvenienza di eventi e/o più genericamente di evoluzione di circostanze indipendenti ed esterne alla volontà delle parti e che compromettono l’economia del contratto in modo tale che l’esecuzione delle proprie obbligazioni divenga eccessivamente onerosa per una delle parti, queste negozieranno modifiche al contratto in modo da tener conto di tali eventi e/o di tale evoluzione.

In mancanza di accordo su tali modifiche nel termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con cui una delle parti dichiara di volersi avvalere della disposizione del presente articolo, questa potrà risolvere di diritto il contratto decorso il preavviso di quindici giorni dalla comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno o PEC.

Non compromettono l’economia del contratto e quindi non permettono di applicare il presente articolo né le offerte più vantaggiose (in particolare a prezzi più bassi o termini inferiori, ecc.) né l’evoluzione di qualunque natura (per esempio, diminuzione dei volumi acquistati, rotture, ecc) e qualunque ne sia la causa ed il fondamento dei rapporti tra il cliente di Casa del Bronzo ed i suoi propri clienti.

ART. 19 – GIURISDIZIONE

Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato italiano.

Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980.

Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione.

Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale di Brescia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti.